Sez. 6 - 2, Sentenza n. 7146 del 20/03/2017 (Rv. 643660 - 02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Processo civile - Spese - Compensazione in un grado di giudizio - Soccombenza in altro grado del medesimo giudizio - Compatibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni (tenuto conto della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile "ratione temporis"), non collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)