Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 19/07/2004 (Rv. 576440 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - IN GENERE | Diritti del depositante - Surroga del depositario - Sussistenza - Portata.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - IN GENERE
Il depositante subentra nel diritto che spetta al depositario, sia esso di risarcimento verso il terzo che di indennizzo verso l'assicuratore, in quanto l'art. 1780 cod. civ. deve essere interpretato nel senso di comprendere ogni diritto comunque e a qualsiasi titolo spettante al depositario in relazione alla perdita incolpevole della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)