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Sez. 1, Sentenza n. 7770 del 03/07/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205534 - 01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Dolo - In genere | Dolo diretto non intenzionale - Nozione - Differenze rispetto al dolo eventuale e al dolo intenzionale - Compatibilità con il tentativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205534-01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Dolo - In genere

In tema di elemento soggettivo del reato, il cosiddetto dolo diretto non intenzionale ricorre ogni qual volta la realizzazione dell'evento si presenti all'agente come altamente probabile o certa conseguenza della sua azione, e si colloca tra la forma meno intensa di dolo cosiddetto eventuale (che ricorre quando la realizzazione, non perseguita, del fatto, si presenta all'agente solo come possibile) e quella più intensa di dolo cosiddetto intenzionale (che ricorre quando la realizzazione del fatto è addirittura lo scopo perseguito dall'agente). La forma del dolo diretto (non intenzionale) è pienamente compatibile con il tentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)