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Sez. 4, Sentenza n. 790 del 07/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180244 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - MEDICO ANESTESISTA - RITARDO NEL RISVEGLIO POST-OPERATORIO - ERRORE COMPIUTO NELLA SCELTA DEL METODO DI ANESTESIA - INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DI CURE - INERZIA NELLE INIZIATIVE RIMEDIATRICI - MORTE DEL PAZIENTE - RESPONSABILITÀ PER CAUSAZIONE A DUPLICE TITOLO (DIRETTO E PER OMISSIONE) - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180244-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - MEDICO ANESTESISTA - RITARDO NEL RISVEGLIO POST-OPERATORIO - ERRORE COMPIUTO NELLA SCELTA DEL METODO DI ANESTESIA - INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DI CURE - INERZIA NELLE INIZIATIVE RIMEDIATRICI - MORTE DEL PAZIENTE - RESPONSABILITÀ PER CAUSAZIONE A DUPLICE TITOLO (DIRETTO E PER OMISSIONE) - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di causalità e di responsabilità professionale, il medico anestesista il quale, per errori compiuti, prima o dopo l'intervento chirurgico, nella scelta del metodo di anestesia o delle iniziative atte a procurare il risveglio post-operatorio, venga a trovarsi in difficoltà e non sia in grado di dominare la crisi nella quale il paziente versi, ha Obbligo di attivarsi, facendo intervenire altro anestesista e altri sanitari, ovvero disponendo il ricovero d'urgenza del paziente presso unità di rianimazione. Qualora ometta tale comportamento, tenendo, invece, condotta inerte ed inadeguata, sicché il paziente venga a morte, di ciò ne risponde sia sotto il profilo della causazione diretta, sia in relazione all'inerzia, connotata dal referente normativo ex art. 40 cpv. Cod. pen., essendogli addebitabile la verificazione di un evento che aveva l'Obbligo di impedire. (fattispecie di paziente sottoposta a colecistectomia e venuta a morte alcune ore dopo la conclusione dell'intervento, senza che, per errori commessi nella scelta del metodo di anestesia, fosse avvenuto il risveglio post-operatorio, a causa di ipossia cerebrale, conseguita alla insufficienza respiratoria istituitasi nella fase di tardiva decurarizzazione, e carente assistenza respiratoria, essendo fallito il tentativo di intubazione. L'anestesista, nell'assenza del chirurgo operante, si mostrò rassegnato a fronte di tali insuccessi, omettendo di tenere comportamento attivo idoneo a scongiurare lo evento). (V mass n 167080).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)