Sez. 2, Sentenza n. 11191 del 04/07/2012 (Rv. 623132 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - RAGGIRI DEL MINORE | Malizioso occultamento della minore età - Deroga all'annullabilità - Art. 1426 cod. civ. - Natura - Norma di carattere eccezionale - Conseguenze - Malizioso occultamento dell'incapacità ad opera dell'interdetto o dell'inabilitato - Applicabilità della deroga di cui all'art. 1426 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - RAGGIRI DEL MINORE
L'art. 1426 cod. civ., il quale stabilisce la non annullabilità del contratto concluso dal minore, che con raggiri abbia occultato la sua minore età, costituisce una norma di carattere eccezionale. Ne consegue che detta deroga al regime dell'annullabilità per incapacità legale non può essere estesa all'ipotesi del malizioso occultamento del proprio stato da parte dell'interdetto o dell'inabilitato, sia perché la condizione di questi ultimi non è equiparabile a quella del minore, il quale può essere naturalmente capace di intendere e di volere e dimostrare per la sua precocità una particolare astuzia, sia perché tale malizioso occultamento appare difficilmente conciliabile con la situazione di incapacità in cui l'interdetto e l'inabilitato versano, trattandosi di condotta che postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 427, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1426
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)