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Sez. 3, Sentenza n. 3526 del 05/12/2002 Ud. (dep. 24/01/2003) Rv. 223369 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente - Condizioni - Avvenuta pregressa ultimazione del manufatto - Necessità - Mancanza - Possibilità di ricorso a procedure semplificate - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223369-01

EDILIZIA - IN GENERE

Rientrano negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, che presuppongono un edificio già ultimato e funzionante, del quale si intende conservare o rinnovare la funzionalità, atteso che deve trattarsi di "recupero" del patrimonio edilizio esistente. Conseguentemente non è possibile applicare il regime semplificato dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività, previa qualificazione delle opere come di manutenzione straordinaria o restauro, per gli interventi eseguiti su edifici non ultimati.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)