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Sez. 4, Sentenza n. 21441 del 10/04/2006 Ud. (dep. 21/06/2006) Rv. 234569 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Detenzione - Concorso di persone nel reato - Connivenza - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234569-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (La Corte ha così condiviso la decisione di merito che aveva ritenuto il concorso punibile, e non la mera connivenza invocata dalla difesa, essendo stato accertato che l'imputata - convivente con il detentore della droga- aveva positivamente contribuito alla custodia della sostanza e alla gestione del traffico illecito di spaccio posto in essere dal correo).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)