Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 384 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19805
- Previdenza e assistenza sociale
- Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
- Contributi previdenziali a carico degli assicurati
- Determinazione
- Fissazione di un livello minimo imponibile
- Commisurazione al minimale giornaliero di retribuzione degli operai del settore artigiano e commerciale, moltiplicato per trecentododici
- Equiparazione, senza possibilità di prova contraria, degli assicurati privi di reddito o con reddito inferiore al minimo, agli assicurati con reddito superiore
- Conseguente, asserita violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza, non avendo il giudice rimettente precisato se, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', si verifichi l'ipotesi, da lui prospettata in astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo stabilito dalla norma impugnata.
Norme impugnate
- art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Roberto Zoppetti e altro contro l'INPS, il Pretore di Biella, con ordinanza del 2 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, commisurandolo al minimale giornaliero di retribuzione stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, moltiplicato per 312;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasta: con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equipara gli assicurati privi di reddito o con reddito inferiore al minimo agli assicurati con redditi superiori, senza possibilità per i primi di fornire la prova contraria; con l'art. 53 della Costituzione, perché non considera la diversa capacità contributiva degli assicurati nonostante "la natura sostanzialmente identica ai tributi dei contributi di cui si discute";
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.
punto 2
Considerato che la questione è formulata senza adeguata motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo omesso di precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo stabilito dalla norma impugnata;
che pertanto difetta il requisito di ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze