Sez. 1, Sentenza n. 6680 del 12/12/1996 Cc. (dep. 27/02/1997) Rv. 206956 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Revoca del beneficio - Legittimità - Esclusione - Ragione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Poiché non può ravvisarsi nella sentenza di patteggiamento il presupposto al quale l'art. 168 cod. pen. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto il modello processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. si sostanzia nell'applicazione di una pena "senza giudizio" e senza che risulti accertata la nuova responsabilità penale prevista dall'art. 168 citato, è illegittima la revoca della sospensione condizionale concessa per precedente condanna, a seguito dell'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. (Conf. Sez. U., 26 febbraio 1997 n. 2, Bahrouni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)