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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12852 del 13/05/2021 (Rv. 661172 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | ICI - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo – Riduzione della base imponibile - Presupposti - Coltivatore diretto - Imprenditore agricolo professionale – Differenze.
Stato
decisa il 2021-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661172-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di ICI, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni edificabili posseduti e condotti per l'esercizio di attività agricola da parte di imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto dalla regione di residenza, quest'ultimo non è tenuto a provvedere direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo ed all'allevamento e al governo del bestiame - come chi riveste la qualifica di coltivatore diretto - ma è sufficiente che lo stesso "conduca" il fondo agricolo anche a mezzo di maestranze, con modalità direzionali e organizzative dell'attività agricola e di allevamento del bestiame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 CORTE COST., Legge 02/06/1961 num. 454 art. 48, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)