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Sez. 2, Sentenza n. 18975 del 21/04/2016 Cc. (dep. 06/05/2016) Rv. 267118 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Richiesta della parte privata - Inefficacia del sequestro per motivi processuali - Rinnovazione della richiesta da parte del pubblico ministero - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267118-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Il pubblico ministero, al di fuori dei casi e dei limiti previsti dall'art. 77 cod. proc. pen., non può sostituirsi ai soggetti interessati e chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili, nemmeno nel caso in cui un primo provvedimento di sequestro sia stato in precedenza disposto su domanda della parte privata e sia stato dichiarato inefficace per motivi processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)