Sez. 5, Sentenza n. 424 del 10/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118249 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - A MANI PROPRIE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DEL PM AL DOMICILIO REALE ANZICHE A QUELLO ELETTO - NOTIFICAZIONE NON ESEGUITA A MANI PROPRIE - NULLITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - A MANI PROPRIE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DEL PM AL DOMICILIO REALE ANZICHE A QUELLO ELETTO - NOTIFICAZIONE NON ESEGUITA A MANI PROPRIE - NULLITA.*
La notificazione della impugnazione del PM disposta dall'art 199 bis cod proc pen ed effettuata al domicilio reale - ove non sia fatta con consegna della copia dell'atto a mani proprie - anziche a quello eletto, deve ritenersi nulla, anzi puo considerarsi come non avvenuta, prevalendo, sul domicilio reale, quello eletto, quando l'uno domicilio sia diverso dall'altro, e quindi la sua irritualita rende inammissibile il gravame. La relativa eccezione di inammissibilita e proponibile in ogni stato e grado del procedimento ed e rilevabile anche di ufficio, trattandosi di una causa d'irregolarita formale del gravame, inerente alla garanzia del contraddittorio e al diritto di difesa dell'imputato e, come tale, insuscettibile di sanatoria. (V 114765, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 196, Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)