Sez. 2, Sentenza n. 8157 del 15/06/2001 (Rv. 547521 - 01)
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COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
AI fini della determinazione della competenza per territorio, perché possa trovare applicazione la norma dell'art.1182 cod. civ. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del debitore) in relazione all'art. 20 cod. proc. civ. occorre che l'obbligazione sia determinata in denaro in virtù di un titolo convenzionale, che ne abbia stabilito la misura, ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso in modo che non siano necessarie speciali indagini per determinarne l'ammontare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)