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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (86/362/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che il rendimento di tale produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;

considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio ai prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi;

considerando tuttavia che tali antiparassitari, trattandosi in generale di sostanze tossiche o di preparati con effetti secondari pericolosi, non hanno soltanto incidenze favorevoli sulla produzione vegetale;

considerando che molti dei suddetti antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori dei prodotti di origine vegetale;

considerando che tali antiparassitari e gli eventuali contaminanti che li accompagnano possono costituire un pericolo per l'ambiente;

considerando che, per fronteggiare tali pericoli, diversi Stati membri hanno già fissato quantità massime per taluni residui di antiparassitari sui e nei cereali;

considerando che le disparità fra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili per i residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

considerando che per tal motivo occorre fissare in una prima fase quantità massime per talune sostanze attive nei cereali, da osservarsi al momento dell'immissione in circolazione dei suddetti prodotti;

considerando inoltre che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione dei cereali e l'adeguata protezione della salute dei consumatori;

considerando che, nel contempo, conviene autorizzare gli Stati membri ad ammettere il controllo delle quantità degli antiparassitari nei cereali prodotti e consumati sul loro territorio mediante un sistema di controllo e relative misure che diano una protezione equivalente a quella che risulta dalle quantità fissate;

considerando che in casi speciali, soprattutto di fumiganti volatili liquidi oppure gassosi, occorre autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per cereali non destinati al consumo diretto, quantità massime più elevate di quelle fissate, a condizione che sia effettuato un adeguato controllo per garantire che questi prodotti non siano messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consumatore prima che il residuo in essi contenuto non superi più le quantità massime fissate;

considerando che non è necessario applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi, alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari o alla semina;

considerando che conviene consentire che gli Stati membri riducano temporaneamente le quantità stabilite se costatano che esse sono inaspettatamente pericolose per la salute degli uomini o degli animali;

considerando che occorre stabilire in questo caso una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che, per garantire il rispetto della presente direttiva al momento dell'immissione in circolazione dei prodotti in questione, gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo;

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi, da utilizzare almeno come metodi di riferimento;

considerando che i metodi di campionamento e di analisi sono di carattere tecnico e scientifico e vanno stabiliti mediante una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che conviene che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione alla Commissione sui risultati delle loro misure di controllo, in modo da rendere possibile la raccolta di informazioni sulle quantità di residui di antiparassitari per l'insieme della Comunità;

considerando che occorre che il Consiglio riesamini la presente direttiva entro il 30 giugno 1991, allo scopo di arrivare ad un sistema uniforme comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK