Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 febbraio 1982, causa 71/81
Epigrafe
Nella causa 71/81,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. René-Christian Béraud, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della collaborazione allo sviluppo, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata del Belgio,
convenuta,
causa avente ad oggetto la dichiarazione di trasgressione degli obblighi imposti dal Trattato al Regno del Belgio, consistente nella mancata applicazione, entro il termine prescritto, della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU n. L 108, pag. 41),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: A. Van Houtte
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto
paragrafo 1
La direttiva del Consiglio n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (in prosieguo chiamati PCB), costituisce uno degli atti della Comunità fondati sugli artt. 100 e 235 del Trattato i quali, nell'ambito della politica comunitaria in fatto di tutela dell'ambiente, mirano, in primo luogo, a sopprimere le disparità fra le legislazioni degli Stati membri le quali, in particolare col creare condizioni di concorrenza disuguali, possono avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune e, in secondo luogo, a conseguire, mediante una normativa comunitaria più ampia, determinati scopi stabiliti dal Trattato.
paragrafo 2
I PCB contemplati dalla direttiva sono sostanze particolarmente dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente e, a causa della loro tossicità della non de-gradabilità, il loro smaltimento esige forme di controllo che vanno oltre l'ambito nazionale.
paragrafo 3
Gli artt. 2-10 della direttiva contemplano, a carico degli Stati membri, i seguenti obblighi:
paragrafo 4
a) vietare lo scarico, l'abbandono e il deposito incontrollati dei PCB (art. 2);
b) rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati (art. 3), senza pericolo per la salute degli uomini e senza danneggiare l'ambiente (art. 4);
c) garantire, nella misura del possibile, la rigenerazione dei PCB usati (art. 5);
d) creare gli stabilimenti o le imprese esclusivamente autorizzati allo smaltimento dei PCB (art. 6-7);
e) far sostenere le spese dello smaltimento dai detentori dei PCB (applicazione del principio «chi inquina paga») (art. 8);
f) trasmettere alla Commissione, ogni tre anni, una relazione sulla situazione dello smaltimento dei PCB nel loro territorio (art. 10).
paragrafo 5
A norma dell'art. 9, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni particolari cui devono conformarsi, in applicazione della direttiva, in primo luogo i detentori di PCB e, in secondo luogo, gli stabilimenti o imprese di cui all'art. 6.
paragrafo 6
Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva, gli artt. 11 e 12 stabiliscono quanto segue:
paragrafo 7
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione»
paragrafo 8
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
paragrafo 9
La direttiva è stata notificata il 9 aprile 1976. Il Regno del Belgio era quindi tenuto ad adottare le disposizioni d'attuazione di diritto interno al più tardi il 9 aprile 1978. Orbene, a tale data le disposizioni di adeguamento del diritto nazionale non erano state adottate. La Commissione dichiara di non aver ricevuto in tale data alcuna informazione ufficiale in materia.
paragrafo 10
La Commissione riteneva che il Regno del Belgio era di conseguenza venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato per quanto riguarda la direttiva di cui trattasi e decideva quindi di avviare il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato. Con lettera 3 luglio 1979 il Governo belga veniva messo in grado di presentare le proprie osservazioni, entro due mesi, in conformità al primo comma di detto articolo.
paragrafo 11
Con lettera 20 agosto 1979, la Rappresentanza permanente del Belgio informava la Commissione che, per quanto riguardava l'«aspetto sociale della questione», i problemi relativi allo smaltimento dei PCB sarebbero stati risolti dalla legge 22 luglio 1974 e dal regio decreto 22 luglio 1976. Qualche mese più tardi, in una lettera del 14 novembre 1979, il Ministero della sanità e dell'ambiente, riferendosi alla trasposizione nel diritto nazionale delle direttive nel settore dell'ambiente, precisava che «la carenza» delle autorità in materia era «un effetto indiretto della profonda riforma delle istituzioni che è attualmente in corso nel Belgio». Esso aggiungeva che, «trattandosi di poteri autonomi ed esclusivi appartenenti alle Regioni», esso «non poteva incaricarsi dell'integrazione e dell'applicazione delle direttive delle Comunità europee nelle tre Regioni, pur rimanendo il solo interlocutore sul piano internazionale». Concludendo, esso chiedeva una proroga di un anno per effettuare detta integrazione.
paragrafo 12
La Commissione, avendo constatato che la direttiva non era ancora stata applicata, il 19 maggio 1980 emetteva il parere motivato contemplato dall'art. 169, 1° comma, del Trattato, parere che veniva trasmesso al Governo belga con lettera 28 maggio 1980 con l'invito di conformarvisi entro due mesi.
paragrafo 13
Con lettera 4 giugno 1980, la Rappresentanza permanente del Bėglio accusava ricevuta del parere motivato, senza entrare nel merito.
paragrafo 14
A tutt'oggi, cioè più di 16 mesi dopo la sopra menzionata lettera 14 novembre 1979, che chiedeva una proroga di un anno, non pare che le disposizioni di adeguamento del diritto nazionale alla direttiva siano state adottate. La Commissione dichiara di non aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione delle autorità belghe in proposito.
paragrafo 15
Il 2 aprile 1981 la Commissione ha proposto alla Corte un ricorso a norma dell'art. 169, 2° comma, del Trattato. Il ricorso è pervenuto nella cancelleria della Corte il 6 aprile successivo.
paragrafo 16
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che, astenendosi dall'adot-tare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, il Regno del Belgio è venuto meno ad un obbligo impostogli dal Trattato;
condannare il Regno del Belgio alle spese.
paragrafo 3
Il Regno del Belgio non ha formulato conclusioni.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo la Commissione sostiene che, dalla sopra menzionata lettera 20 agosto 1979 delle autorità belghe, si desume che i PCB non ricadono sotto la legge 22.7.1974 relativa ai rifiuti tossici, dato che questa precisa che «il recupero dei PCB contenuti in oggetti di piccole dimensioni pare impossibile e il recupero dei PCB contenuti in oggetti di grandi dimensioni verrà effettuato d'ufficio...». A parte ciò, la legge non contempla il divieto di scarico, di abbandono e di deposito incontrollati, l'obbligo di smaltimento, la promozione del recupero, l'istituzione di un regime di autorizzazioni per le imprese di smaltimento, infine, l'obbligo per i detentori di PCB non autorizzati allo smaltimento di rimetterli ad un centro di distruzione o di recupero.
paragrafo 2
La natura vincolante delle direttive implica l'obbligo, per gli Stati membri, di osservare il termine ch'esse stabiliscono per la messa in vigore delle disposizioni di adeguamento del diritto nazionale.
paragrafo 3
L'osservanza delle disposizioni del Trattato o del diritto comunitario derivato non può dipendere ad esempio dalle difficoltà causate dalla modifica della ripartizione delle competenze fra il potere centrale e le collettività regionali o locali, e il Trattato viene trasgredito da uno Stato membro, qualunque sia l'organo dello Stato i cui atti o le cui omissioni hanno portato all'inadempimento dell'obbligo.
paragrafo 4
Questi principi sono stati confermati da una giurisprudenza ormai costante della Corte (cfr., fra l'altro, cause 52/75, Commissione c/ Italia, Race. 1976, pag. 277; 10/76, Commissione c/Italia, Racc. pag. 1359; 163/78, Commissione e/Italia, Racc. 1979, pag. 771; 42 e 43/80, Commissione e/ Italia, Racc. 1980, pagg. 3635 e 3643).
paragrafo 5
Nel controricorso il Governo belga rileva che l'instaurazione di una politica dell'ambiente nel Belgio si trova di fronte ad una difficoltà particolare, la mancanza di un organo amministrativo incaricato del coordinamento in materia.
paragrafo 6
La direttiva di cui trattasi è una direttiva quadro la cui attuazione abbisogna di provvedimenti d'applicazione di competenza di organi amministrativi multipli e indipendenti. Nella fattispecie, la materia rientra nelle attribuzioni, non solo degli organi nazionali, ma anche degli organi regionali, i cui poteri sono stati fissati dalla legge speciale sulle riforme istituzionali 8 agosto 1980, in forza dell'art. 107 quater della Costituzione. L'attuazione pratica della direttiva implica quindi non solo leggi emanate dal Parlamento nazionale, ma anche decreti emanati dai Consigli regionali.
paragrafo 7
La modifica delle struttre istituzionali del Belgio e il processo di revisione della Costituzione ch'essa implica hanno reso impossibile negli ultimi anni l'elaborazione di atti normativi in materia, tenuto conto dell'incertezza regnante circa gli organi di diritto pubblico competenti. L'origine del ritardo nell'attuazione delle direttive non va ricercata quindi in un processo connesso alle norme di legge o amministrative esistenti, bensì nell'impossibilità di adottare nuove norme prima dell'insediamento e dell'entrata in funzione dei nuovi organi normativi di carattere federale, frutto di una modifica fondamentale delle istituzioni del paese.
paragrafo 8
Il Governo belga osserva che la direttiva di cui trattasi ha tuttavia già dato luogo a provvedimenti d'attuazione parziali.
paragrafo 9
Nella replica la Commissione rileva che il controricorso non fornisce alcuna informazione concreta circa il termine entro il quale il convenuto sarà in grado di adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva.
paragrafo 10
Nella controreplica il Governo belga osserva di aver adottato il 15 luglio 1981, nell'ambito delle riforme istituzionali, provvedimenti riguardanti l'applicazione delle norme giuridiche comunitarie in fatto di ambiente. L'organo di coordinamento di cui si è parlato nel controricorso è stato creato. È stato convenuto che le Regioni elaboreranno il più presto possibile un calendario d'applicazione per quanto riguarda l'attuazione delle direttive comunitarie. Sono stati elaborati progetti di legge e progetti di decreto riguardanti le materie contemplate dalle direttive; altri progetti sono in corso di elaborazione.
paragrafo 11
Il Governo belga ripete che la situazione eccezionale di fronte alla quale esso si trova dev'essere presa in considerazione dagli organi comunitari e annunzia che veglierà a che tutti i provvedimenti adeguati di attuazione delle direttive siano adottati il più presto possibile.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto difese orali all' udienza del 12 novembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 dicembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1981, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 189, 3° comma, del Trattato, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU n. L 108, pag. 41).
punto 2
A norma dell'art. 11 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro 24 mesi dalla sua notifica, termine che nella fattispecie scadeva il 9 aprile 1978.
punto 3
Il Governo belga ha precisato che la direttiva ha già dato luogo a determinati provvedimenti d'attuazione parziali. Tuttavia, esso non contesta che il Regno del Belgio non abbia osservato l'obbligo di applicare interamente la direttiva, entro il termine prescritto.
punto 4
In sostanza, il Governo belga giustifica la propria carenza con lá circostanza che sono in corso importanti riforme istituzionali le quali, in particolare nel campo della direttiva di cui trattasi, ripartiscono poteri e attribuzioni fra organi nazionali ed organi regionali. Finché i nuovi organi non saranno in grado di esercitare i loro poteri, la direttiva non potrà essere interamente applicata.
punto 5
Benché possano spiegare la difficoltà di applicare la direttiva, queste circostanze non fanno venir meno la trasgressione di cui si fa carico al Regno del Belgio. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico nazionale onde giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
punto 6
Va rilevato inoltre che, affinché si tenesse conto della situazione eccezionale addotta dal suo Governo, il Ministro belga della sanità pubblica e dell'ambiente il 14 novembre 1979 chiedeva alla Commissione di concedere al Regno del Belgio una proroga di un anno per l'adozione dei provvedimenti di diritto nazionale necessari per conformarsi alla direttiva, provvedimenti che sarebbero dovuti entrare in vigore nell'aprile del 1978, e che di fatto solo il 6 aprile 1981 la Commissione ha adito la corte a norma dell'art. 169, 2° comma, del Trattato.
punto 7
Va quindi dichiarato che, non adottando entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, n. 76/403, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 8
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1° Non adottando entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU n. L 108, pag. 41), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
2° Il convenuto è condannato alle spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1982.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione,
f.f. di presidente
G. Bosco