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Sez. 1, Sentenza n. 2115 del 09/12/1983 Cc. (dep. 23/12/1983) Rv. 161907 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONE DI REVOCA DELL'INDULTO - NATURA - EFFETTI SULLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.*
Stato
decisa il 1983-12-09
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161907-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONE DI REVOCA DELL'INDULTO - NATURA - EFFETTI SULLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.*

La natura risolutiva della condizione che giustifica la revoca dell'indulto e la immediata Estinzione della pena condonata, hanno quale effetto il computo di quest'ultima ai fini della concreta Determinazione dei minimi di espiazione e dei correlativi residui di pena previsti per poter essere ammessi alla liberazione condizionale. (V mass n 157189; (V mass n 137142; (V mass n 125122).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)