Sez. 2, Sentenza n. 5501 del 13/12/1995 Cc. (dep. 17/02/1996) Rv. 204043 - 01
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Procedimento di riesame - Termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale - Sospensione - Applicabilità -
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica, ove l'indagato non vi abbia rinunciato, anche al termine di cinque giorni fissato per la trasmissione al tribunale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero con la richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)