Sez. 3 - , Sentenza n. 7403 del 23/03/2017 (Rv. 643693 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO -- Atto di pignoramento – Notificazione – Personalmente al debitore esecutato in stato di interdizione legale – Nullità – Costituzione nel processo esecutivo e riacquisto nel corso dello stesso della capacità processuale – Sanatoria “ex tunc” – Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, l’atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, è nullo, ma tale nullità – qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore, legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza di processo esecutivo – è destinata a sanarsi con efficacia “ex tunc”, ciò che vale ad escludere l’invalidità dell’atto di pignoramento, ma non anche degli atti del processo esecutivo svolto in violazione del principio del contraddittorio, che va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di venti giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Pen. art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)