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Sez. 2, Sentenza n. 9670 del 17/06/2003 (Rv. 564341 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivazione della sentenza di appello - Congruità - Contenuto necessario - Esposizione della motivazione della sentenza di primo grado - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564341-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza del giudice di appello ed al fine della valutazione di congruità nel rispetto del combinato disposto degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 118, primo e secondo comma, disp. att. stesso codice, è sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l'atto di appello avverso la sentenza, di segno opposto, resa dal primo giudice, non essendo necessaria altresì la compiuta esposizione della motivazione data dal medesimo primo giudice e l'esplicita esternazione delle ragioni del dissenso da quella motivazione, poiché tale dissenso risulta implicitamente dal confronto tra le due sentenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)