diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10702 del 28/10/1993 (Rv. 484093 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario - Domanda di rimozione della collocazione in ferie a tempo indeterminato, della modifica del turno o della sospensione dal saldo e dal servizio come antisindacali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484093-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Con riguardo al rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario - il quale, anche se posto in una posizione intermedia fra il rapporto di pubblico impiego e quello privato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in forza dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n. 633, con la sola deroga (in favore della giurisdizione amministrativa) prevista dall'art. 58 all. A al R.D. n. 148 del 1931 per le impugnazioni dei provvedimenti in materia disciplinare - la domanda volta ad ottenere la rimozione di comportamenti antisindacali è devoluta (sempreché questi non si siano tradotti in provvedimenti disciplinari) alla giurisdizione del giudice ordinario indipendentemente dal carattere plurioffensivo di tali comportamenti (che rileva invece in ipotesi di provvedimenti antisindacali adottati da enti pubblici non economici). Pertanto, sussiste l'anzidetta giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui siano denunciati come antisindacali comportamenti costituiti dalla collocazione in ferie a tempo indeterminato e dalla modifica del turno nonché dalla sospensione del lavoratore dal soldo e dal servizio ai sensi dell'art. 46, primo comma, del citato all. A, quest'ultima costituendo non una sanzione disciplinare, quale, invece, la sospensione dal servizio prevista dall'art. 42, ma una misura cautelare di carattere provvisorio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)