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Sez. L, Sentenza n. 12003 del 27/11/1997 (Rv. 510506 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura in calce - Integrazione dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. ex legge n. 141/1987 - Portata - Requisiti estrinseci - Unione materiale del foglio allegato - Idoneità - Requisiti contenutistici - Riferimento della procura allo specifico mezzo di impugnazione contro provvedimento determinato o determinabile già pronunciato - Necessità - Espressioni sacramentali o dettagliate - Superfluità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510506-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Con riferimento ai requisiti della procura speciale per il giudizio di cassazione, l'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141 (applicabile, come previsto dall'art. 3, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge), integrando il testo dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., ha precisato inequivocabilmente le caratteristiche estrinseche o topografiche necessarie per considerare come facente corpo unico con il ricorso (o il controricorso) il foglio contenente la procura che sia ad essi materialmente congiunto (con qualsiasi mezzo), ma non ha inciso riduttivamente sugli elementi di specificità necessari, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ. per la specialità della procura, esigendo invece, come si evince dal tenore elettorale della disposizione, che la procura faccia riferimento al ricorso (o al controricorso): a tal fine non sono richieste formule sacramentali o particolarmente dettagliate, e tuttavia non possono mancare espressioni che rivelino inequivocabilmente che la procura è finalizzata alla proposizione di un ricorso per cassazione avverso un (già emesso) provvedimento giudiziale determinato, o almeno determinabile grazie all'indicazione di utili ancorché parziali elementi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inidonea una procura in calce, redatta su foglio separato ma spillato al ricorso, facente riferimento al "giudizio di cui al presente atto", in particolare negando l'adeguata inequivocità dell'elezione del domicilio in Roma).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/05/1997 num. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)