Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20020 del 24/09/2020 (Rv. 659227 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Mancata partecipazione di un litisconsorte processuale al giudizio di reclamo cautelare - Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello - Nullità dell'intero procedimento - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario in sede di reclamo cautelare, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, non costituisce una delle ipotesi tassative previste dall'art. 354, comma 1, c.p.c. per le quali resta viziato l'intero processo e impone, in sede di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia emessa ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c., trattandosi di procedimento inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669, Cod. Proc. Civ. art. 669, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)