Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Testo in vigore al
Titolo II. Norme generali sugli organi
Art. 38
1. Le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza, per la nomina dei rappresentanti di categoria, nel termine, non inferiore a trenta giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per gli organi centrali e regionali, e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, per i comitati provinciali.
2. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorita' statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente.
Art. 39
1. Gli organi di amministrazione disciplinati dalle norme del presente decreto - intendendosi per tali anche i comitati centrali speciali, i comitati regionali e quelli provinciali - sono convocati con la periodicita' stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento di cui al punto 5) del precedente art. 4 e quando i rispettivi presidenti lo ritengano necessario.
2. Salve le difformi espresse disposizioni del presente decreto, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo devono essere convocati di norma ad intervalli non superiori, rispettivamente, a un mese ed a quindici giorni; i comitati speciali, i comitati regionali e quelli provinciali ad intervalli non superiori a un mese.
3. Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, i comitati speciali e quelli regionali e provinciali devono essere convocati, in via straordinaria, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al presidente dei singoli organi, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei rispettivi componenti o dal collegio dei sindaci; il comitato esecutivo ed i comitati speciali devono essere convocati in via straordinaria anche su motivata deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 40
1. L'avviso di convocazione delle adunanze deve essere spedito, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e nei termini e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al punto 5) dell'art. 4, sia ai componenti dei singoli organi sia ai membri effettivi e supplenti dei competenti collegi dei sindaci.
2. L'avviso deve essere comunque spedito ordinariamente non meno di otto giorni prima e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima delle adunanze.
3. Per i singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sara' preventivamente distribuita ai componenti gli organi ed ai sindaci una memoria illustrativa, contenente i necessari elementi di valutazione.
4. Nel corso della seduta, ogni organo puo' pronunciarsi a maggioranza assoluta sulla presa in considerazione o meno di argomenti proposti da singoli membri o da gruppi di essi, salva la facolta' del presidente di pori all'ordine del giorno quando lo ritenga necessario secondo un criterio di organicita' dei lavori.
5. Ciascun organo puo' deliberare, con la maggioranza dei 2/5 dei voti dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno entro un determinato termine quando ricorrano motivi di urgenza da indicarsi espressamente.
Art. 41
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto o da altre disposizioni di legge, per la validita' delle adunanze di tutti gli organi di gestione centrali e periferici dell'istituto, e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti i singoli organi con voto deliberativo; per la validita' delle deliberazioni, e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
2. Alle adunanze degli organi centrali deve comunque partecipare il direttore generale dell'istituto o chi ne fa le veci; il voto consultivo deve risultare dal verbale.
3. Dal verbale delle adunanze del comitato regionale deve risultare il voto consultivo del rappresentante dell'istituto.
Art. 42
1. I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per piu' di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.
2. I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a piu' di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per piu' di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'art. 31 del presente decreto.
3. La decadenza e' pronunciata da chi e' competente alla nomina, su proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene - che e' tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni - e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.
4. Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario e' membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.
Art. 43
1. Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli altri organi centrali, regionali ... sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.12
2. L'indennita' di carica al presidente dell'istituto e' determinata in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo.
3. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa, oltre alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennita' e' maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente.
4. Una indennita' fissa e la medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci.
5. Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e' corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento e' stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
6. La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui e' pervenuta ai Ministeri medesimi.
7. Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.
Titolo III. Ricorsi e controversie in materia di prestazioni
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88
Art. 47
1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.18
Art. 47-bis
1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.18
Titolo IV. Gestione finanziaria e vigilanza sull'istituto
Capo I. Gestione finanziaria
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88
Art. 49
1. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni amministrate dall'istituto sono predisposti o sono presi in esame, secondo le vigenti disposizioni legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali, sono predisposti dai competenti servizi dell'istituto, cosi' come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali.
2. Tutti, i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla relazione del direttore generale e dal parere dei competenti comitati speciali, se previsti dalle norme vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si pronunzia in merito. Il presidente dell'istituto li sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione con una propria relazione e con i pareri anzidetti.
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88
Art. 51
1. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendano necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio con la procedura prescritta per il bilancio medesimo.
2. Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
3. Il termine per le osservazioni dei Ministeri e' stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione e' ad essi pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive.
4. Nessuna spesa, che non sia obbligatoria e determinata per legge oppure per regolamento approvato nelle forme prescritte, puo' essere disposta in eccedenza allo stanziamento iscritto nello stato di previsione fino a quando non siano divenute esecutive le note di variazione allo stanziamento medesimo.
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88
Capo II. Vigilanza sull'istituto
Art. 53
1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato.
Art. 54
1. Il presidente dei singoli organi deliberanti dell'istituto, informato, nel termine prescritto, del motivato parere del collegio dei sindaci sulla illegittimita' della deliberazione assunta dagli organi medesimi, convoca per il riesame l'organo deliberante entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il parere.
2. Qualora il presidente non vi provveda, il predetto organo e' convocato da un commissario nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
3. Se le definitive deliberazioni del competente organo sono difformi dal parere del collegio dei sindaci, il presidente del collegio medesimo ne informa la Corte dei conti ed i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Art. 55
1. In caso di gravi carenze o irregolarita' di funzionamento del comitato esecutivo o del comitato speciale preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' rivolgere motivato invito al consiglio di amministrazione perche' assuma i provvedimenti idonei ad eliminarne le cause.
2. Dell'invito previsto al precedente comma e' data notizia al presidente del collegio dei sindaci ed alla Corte dei conti.
Art. 56
1. In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarita' di funzionamento, imputabili al presidente dell'istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo nei riguardi del consiglio di amministrazione o degli altri organi collegiali dell'istituto medesimo, puo' essere disposta la revoca della nomina con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.
2. Il parere deve essere assunto dal consiglio con le modalita' previste per la proposta di nomina del presidente.
Art. 57
1. In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarita' di funzionamento, il consiglio di amministrazione dell'istituto puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, l'automatico scioglimento sia del comitato esecutivo, sia del comitato preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che sono emanazione del consiglio medesimo.
3. Con lo stesso decreto sono nominati un commissario straordinario per la gestione dell'istituto, due vice commissari ed una commissione consultiva composta di quattro membri, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le rispettive organizzazioni sindacali di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
4. Per ciascun membro della commissione consultiva prevista al precedente comma e' nominato un supplente con le stesse modalita'.
5. Il commissario, salvo eventuali espresse limitazioni stabilite nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Egli puo' delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica ai vice commissari.
6. Entro tre mesi dalla data d'insediamento del commissario straordinario, deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione; qualora ne ricorra la necessita', la gestione commissariale puo' essere prorogata per non piu' di un altro trimestre.