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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo in vigore al

Capo V. Disposizioni per l'E.N.I.

Art. 34

1. L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attivita' di prospezione non esclusiva nonche' le attivita' di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso societa' controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarita' con terzi.

2. Le societa' di cui al comma precedente hanno facolta' di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

3. I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle societa' di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

4. Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Capo VI. Disposizioni comuni

Art. 36

1. Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione puo' essere stabilito, ove il richiedente ne abbia, fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 37

1. Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

Art. 38

1. Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

  1. 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

  2. 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorita' mineraria;

  3. 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;

  4. 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

  5. 5) non corrisponde nei termini il canone;

  6. 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

  7. 7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;

  8. 8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 39

1. Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

  1. 1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

  2. 2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione e' stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria;

  3. 3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

  4. 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

  5. 5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

  6. 6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

  7. 7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;

  8. 8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 40

1. E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

2. All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio nonche' esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 41

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, cosi' composto:

  1. 1) di un presidente;

  2. 2) del direttore generale delle Miniere;

  3. 3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

  4. 4) di un avvocato dello Stato;

  5. 5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;

  6. 6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

  7. 7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

  8. 8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

  9. 9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

  10. 10) di un titolare di cattedra di geologia;

  11. 11) di due esperti.

2. Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.

3. I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

4. Il Ministro per l'industria e per il commercio puo' per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

5. Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

6. Il Comitato dura in carica tre anni.

7. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.5

Art. 42

1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

  1. 1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria e' richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

  2. 2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

  3. 3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

  4. 4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

  5. 5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

  6. 6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

  7. 7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

  8. 8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

  9. 9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

  10. 10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

  11. 11) sulla determinazione dei limiti di profondita' dei permessi e delle concessioni;

  12. 12) sui casi di decadenza;

  13. 13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

  14. 14) in ogni caso previsto dalla legge.

Art. 43

1. A cura del Ministero dell'industria e del commercio e pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi.

2. Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonche' tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresi' alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi.

4. Copia integrale dei predetti elenchi e' depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.5

Capo VII. Disposizioni transitorie

Art. 44

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo e' confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

2. Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformita' delle disposizioni della presente legge.

3. L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente art. 3 con le modalita' indicate nei commi precedenti.

4. I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45

1. Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione lino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.

2. La conferma e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

3. Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata, in vigore della presente legge. Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.2

Art. 46

1. Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

Art. 47

1. Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondita' ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondita' ovvero non abbia la capacita' tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' accordare un permesso di ricerca per profondita' maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.

2. Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e puo' essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 48

1. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.

2. Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MORO
Visto, il
Guardasigilli: MORO