Ordinamento giudiziario militare
Testo in vigore al
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 45
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Art. 46
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Art. 47
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Art. 48
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Art. 49
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Art. 50
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Art. 51
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Art. 52
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Art. 53
IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 54
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Art. 55
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Art. 56
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Parte seconda. Dell'ordinamento giudiziario militare di guerra
Titolo I. Dei tribunali militari di guerra, in generale
Art. 57 Norma generale
1. Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessita' dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.
Art. 58 Organi della giurisdizione militare di guerra
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra e' esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali.
2. Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace.
3. Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso e' ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.
Art. 59 Specie dei tribunali militari di guerra
1. I tribunali militari di guerra si distinguono in ordinari, straordinari e di bordo.
Art. 60 Uffici dei tribunali militari di guerra
1. Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti;
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d'istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.
2. Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.
Art. 61 Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo
1. I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo.
2. L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra puo' essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Art. 62 Composizione dei tribunali militari di guerra
1. Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.
Art. 63 Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra
1. Se, per gravi motivi di disciplina o di servizio, il comandante supremo ritiene opportuno che determinati procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra siano invece devoluti alla competenza dei tribunali militari territoriali non di guerra, questi procedono con le stesse forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.
Titolo II. Della costituzione dei tribunali militari di guerra
Capo I. Dei tribunali militari di guerra ordinari.
Sezione I. Della istituzione e composizione dei tribunali.
Art. 64 Specie dei tribunali militari di guerra ordinari
1. I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in:
1° tribunali di armata;
2° tribunali di corpo d'armata;
3° tribunali di piazza forte;
4° tribunali territoriali di guerra.
2. Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unita' mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purche', in vesto ultimo caso, trattisi di unita' che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.