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Sez. 1, Sentenza n. 1583 del 15/11/1967 Ud. (dep. 15/02/1968) Rv. 106801 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - DIFFIDA - SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE -CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106801-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - DIFFIDA - SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE -CRITERI.*

Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio sono indipendenti l'una dall'altra. Invero l'art.2 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, che regola l'applicazione della misura del rimpatrio, non prescrive affatto che la stessa debba essere preceduta dalla diffida, sicche questa ne venga a costituire l'atto preliminare. La diffida e atto preparatorio soltanto rispetto alla sorveglianza speciale infatti e solo per l'applicazione di questa misura che il legislatore, allo art 3 della citata legge, ha prescritto che la persona pericolosa debba esser stata preventivamente diffidata, e che la stessa, nonostante la diffida, non abbia cambiato condotta. Ne ha Rilevanza che l'art.1 ult.Comma della detta legge stabilisca che nei confronti della persona diffidata, ove essa non cambi condotta, si puo far luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti ossia al rimpatrio al luogo di residenza. Invero, dal combinato disposto del detto art.1 col successivo art.2 emerge che si e voluto soltanto stabilire che il questore puo - secondo il suo apprezzamento discrezionale - non applicare senz'altro il provvedimento del rimpatrio obbligatorio, ma farlo precedere dalla diffida.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)