Sez. 1, Sentenza n. 9799 del 26/07/2000 (Rv. 538815 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
A seguito della nuova formulazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronuncia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma solo alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie, nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui queste ultime facciano rinvio. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore sono ricorribili in Cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. è consentita solamente in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie, senza che tale interpretazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. renda la norma lesiva dell'art. 24 Cost.(Alla luce di tali principi, nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda di condanna di una banca che, dopo aver pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dall'intestatario, aveva rifiutato di eseguire un nuovo pagamento a favore della società intestataria dell'assegno stesso, ricorso fondato sulla circostanza che il giudice aveva ritenuto insussistente il danno lamentato, per non essere stata provata la perdita definitiva del credito, senza considerare che l'illegittimo pagamento dell'assegno costituiva l'antecedente logico della estinzione del titolo, nonché sul mancato esame della sussistenza del dolo o della colpa del dipendente bancario che aveva pagato l'assegno.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)