Sez. 1 - , Sentenza n. 8276 del 14/03/2022 (Rv. 664363 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO | Diritto d'autore - Oggetto - Messaggio pubblicitario (c.d. slogan o claim) - Possibilità - Condizioni - Originalità - Mancato riferimento ad altri marchi registrati o con forza evocativa - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO
In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell'art. 2 n. 4, della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan o claim), postula che sia dimostrata l'originalità del creato, da escludersi quando il messaggio faccia riferimento a marchi già registrati o dotati di forte capacità evocativa, perchè quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, fa venir meno la parte creativa dello slogan e ne esclude il carattere innovativo.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 lett. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 4, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 95 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)