Sez. 3, Sentenza n. 3647 del 15/11/1974 (Rv. 372159 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE PIGNORANTE - SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA AL DIFENSORE IN CALCE OD A MARGINE DEL PREDETTO ATTO - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DA PARTE DEL CREDITORE PIGNORANTE - SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA AL DIFENSORE IN CALCE OD A MARGINE DEL PREDETTO ATTO - SUFFICIENZA.*
La sottoscrizione della procura al difensore sia essa in calce o in margine all'atto di pignoramento immobiliare e sufficiente a riferire il pignoramento stesso al creditore pignorante e vale quindi anche come sottoscrizione dell'atto di pignoramento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 555, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)