Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Testo in vigore al
Art. 6 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
1. Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, puo' essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
2. In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio e' fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.
3. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 7 Albo nazionale dei costruttori
1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente:
"La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
1) fino a lire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.000 2) fino a lire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000.000 3) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000.000 4) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000 5) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000.000 6) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.000 7) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000.000 8) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.000.000 9) fino a lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000.000 10) oltre lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000.000".
Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato".
Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformita' alla tabella stabilita nel primo comma.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203 e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e' sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale".
I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validita' stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformita' alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.
Nel caso di opere rientranti in piu' categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.
Art. 8 Aggiornamento dei prezzi di progetto
1. Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessita' di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.
2. L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.
3. L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma puo' essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
Art. 9 Offerte in aumento
1. Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.
2. Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non e' consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilita' di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara.
Art. 10 Modalita' per le gare d'appalto
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687
Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, puo' essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire.
2. Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, e' eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687
Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi e' pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.
Art. 11 Lavori aggiuntivi o variati
1. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, e' consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione puo' autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.
2. Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria.
Art. 12 Premi di incentivazione
1. I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687
Art. 14 Analisi prezzi unitari
1. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e' sostituito dal seguente:
"Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungera' un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore".
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.
Art. 15 Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara
1. Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, e' sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a piu' di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo piu' elevato.
2. Se e' previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa e' autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, puo' sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale e' rimasta aggiudicataria.
3. La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.
Art. 16 Procedimento arbitrale
1. L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' sostituito dal seguente:
"Derogo alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.
Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda e' proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche".3
Art. 17 Ricorsi in materia di revisione prezzi
1. Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente puo' dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorita' adita di volersi avvalere della facolta' di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale audizione del giudice amministrativo.1
3. L'amministrazione a cui il parere e' rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere.
Capo II. Disposizioni per l'anas
Art. 18 Pareri degli organi consultivi
1. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.
2. I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.
3. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
4. E' elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, numero 1.
5. Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, gia' sospeso anche per le vertenze stesse dall'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.
6. Il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.
Art. 19 Determinazione e approvazione dell'indennita' di esproprio
1. Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennita' e' conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
2. L'approvazione della stessa indennita' concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potra' altresi' disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.
Capo III. Disposizioni finali
Art. 20 Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64
1. Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalita' di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
2. Le regioni emanano altresi' norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonche' sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
3. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 21 Indagini geologiche
1. E' prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 22 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA