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Sez. 1 - , Sentenza n. 39124 del 09/12/2021 (Rv. 663423 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI
Stato
decisa il 2021-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663423-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI

TARDIVE Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decisione del giudice delegato anziché del collegio - Nullità non rilevabile d'ufficio - Conseguenze - Appellabilità - Fondamento.

In base alle norme previgenti al d.lgs. n. 5 del 2006, ove sulla domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del credito contestato si pronunci il giudice delegato con decreto, anziché il collegio con sentenza, il vizio che affligge la decisione non attiene alla costituzione del giudice, ma determina una nullità non rilevabile d'ufficio, che si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c., e deve essere fatta valere mediante appello, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il menzionato decreto assume il contenuto e produce gli effetti propri della sentenza prevista dalla disciplina all'epoca in vigore.

Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)