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Sez. 1, Sentenza n. 5424 del 07/05/1992 (Rv. 477146 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - Rispetto al terzo acquirente - Facoltà del terzo | Credito assistito da ipoteca su immobile - Alienazione del bene da parte del debitore anteriormente all'ammissione al concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Estinzione del credito nei limiti della percentuale concordataria - Permanenza della garanzia ipotecaria per la parte di credito residua - Soggezione del terzo acquirente all'azione esecutiva - Limiti.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477146-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Effetti - Rispetto al terzo acquirente - Facoltà del terzo

Il credito, assistito da ipoteca su immobile che il debitore abbia già alienato al momento dell'ammissione al concordato preventivo, si estingue, per effetto dell'esecuzione del concordato, solo nei limiti della percentuale concordataria, non anche per la porzione residua, la quale continua a godere della garanzia ipotecaria nei confronti del terzo acquirente, soggetto all'azione esecutiva (ove non si avvalga della facoltà di rilasciare il bene o di liberarlo dall'ipoteca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2858, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)