Sez. 4, Sentenza n. 4654 del 01/02/1979 Ud. (dep. 24/05/1979) Rv. 142035 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE - DIFETTO DI SPECIFICO MOTIVO DI DOGLIANZA - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE - DIFETTO DI SPECIFICO MOTIVO DI DOGLIANZA - RIESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Costituiscono punti della decisione le statuizioni riguardanti l'accertamento degli elementi del reato e quelle relative alla sussistenza di una circostanza, ovvero al giudizio di comparazione fra circostanze. Pertanto, ai sensi dell'art 515 cod proc pen, se e stata fatta acquiescenza al giudizio di equivalenza fra circostanze, pronunciata dal giudice di primo grado, non puo la corrispondente statuizione essere presa in esame dal giudice di appello difettando una specifica deduzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)