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Sez. 2, Sentenza n. 9369 del 21/03/1989 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181749 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - MINORI NON IMPUTABILI - ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - PRESUNZIONE DI INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - PREGIUDIZIO PER LA CREDIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181749-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - MINORI - MINORI NON IMPUTABILI - ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - PRESUNZIONE DI INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - PREGIUDIZIO PER LA CREDIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

La valutazione in ordine all'attendibilità della dichiarazione di un minore non imputabile rimane sempre affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, tenuto conto dell'instabilità emotiva che talvolta caratterizza il rapporto tra il minore e il mondo degli adulti. Tuttavia deve escludersi che la incapacità di intendere e di volere, presunta per il minore non imputabile, costituisca pregiudizio per la credibilità delle dichiarazioni da costui rese. (Conf mass n 104822).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)