Sez. 1, Sentenza n. 6510 del 17/12/1998 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213056 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Dichiarazioni rese a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - Presupposti per l'applicazione di tale norma - Qualità di coimputato o di imputato in procedimento connesso del dichiarante - Necessità - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
La particolare procedura di acquisizione della prova disciplinata dagli artt. 192 e 210 cod. proc. pen. presuppone, nella persona da esaminare, la qualità di coimputato del medesimo reato ovvero di imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 stesso codice e non può essere utilizzata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste da tali norme. Ne discende che legittimamente vengono sentiti come testimoni soggetti, indagati o imputati in altri procedimenti penali, che non siano stati raggiunti da imputazione in concorso, ovvero in connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)