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Sez. 2, Sentenza n. 1111 del 20/04/1974 (Rv. 369094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN APPELLO - PAGAMENTO - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN APPELLO - PAGAMENTO - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*

Il pagamento delle spese processuali, da parte del soccombente, liquidate nella sentenza di appello, non importa, data la forza esecutiva della pronuncia, acquiescenza ad essa, neppure quando sia fatto senza riserva alcuna. (V 2372'72, mass n 359778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)