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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 162 del 1975

Decisione
decisa il 1975-06-17, depositata il 1975-06-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:162
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 7920

  • Processo penale
  • Istruzione sommaria
  • Cod. proc. pen., art. 401
  • Termine per la deduzione delle nullità relative
  • Decorrenza dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento
  • Violazione del diritto di difesa
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
L'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero posto che il diritto di difesa deve essere garantito in modo adeguato alle circostanze, con modalità che a queste si adattino, esplicandosi anche come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale, l'invocato principio costituzionale risulta violato perché l'art. 401 c.p.p. concede un breve termine per far valere le nullità relative che decorre tuttavia dalla conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi invalidanti.

Norme impugnate

  • art. 401 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 7921

  • Diritto di difesa
  • Esercizio
  • Adeguamento alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti
  • Garanzia in ogni caso, della sua effettività
  • Configurazione come esercizio di pubblica funzione.
Leggi la massima
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalità che a questi si adattino. Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore è di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica.

Norme impugnate

  • art. 401 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1973 dal tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Giberti Furio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974. Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Giberti Furio, il tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento al principio d'eguaglianza e al diritto di difesa, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui limita la deducibilità delle nullità incorse nell'istruzione sommaria al termine di soli 5 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, anziché consentirla nei 5 giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento (art. 410 c.p.p.). Osserva il giudice a quo che, mentre per i procedimenti istruiti in via formale la difesa ha diritto di dedurre le nullità nel termine di 5 giorni dall'avviso di deposito degli atti, che è notificato al difensore, nel caso di procedimenti esperiti con il rito sommario il termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato il quale può essere privo, quantomeno in fatto, di assistenza tecnica nel breve termine concessogli. Tale brevità, congiunta alla possibilità che il difensore riceva la notifica dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. dopo la scadenza dei 5 giorni, violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. La minore tutela che ne deriva per colui nei cui confronti si sia proceduto con istruzione sommaria sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. : La Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento. La questione è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalità che a queste si adattino. Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore è di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica. L'art. 401 c.p.p. disciplina le modalità formali e temporali secondo cui far valere le nullità relative intercorse nel procedimento con istruzione sommaria, concedendo all'imputato un breve termine per denunciarle, a pena di decadenza. Tale termine, tuttavia, decorre dalla conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi invalidanti. La norma impugnata risulta quindi contrastante con l'invocato principio costituzionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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