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Sez. 1, Sentenza n. 1055 del 05/04/1971 (Rv. 351075 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - OCCUPAZIONE AUTORIZZATA IN BASE ALLA LEGGE GENERALE SULLE ESPROPRIAZIONI - DECRETO DI PROROGA OLTRE IL BIENNIO FONDATO SUL TU N 1399 DEL 1917 RELATIVO AL TERREMOTO CALABRÒ SICULO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351075-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - OCCUPAZIONE AUTORIZZATA IN BASE ALLA LEGGE GENERALE SULLE ESPROPRIAZIONI - DECRETO DI PROROGA OLTRE IL BIENNIO FONDATO SUL TU N 1399 DEL 1917 RELATIVO AL TERREMOTO CALABRÒ SICULO - INAMMISSIBILITA.*

L'occupazione temporanea di un immobile che, autorizzata dal prefetto a sensi dell'art 71 della legge 25 giugno 1865, n 2359, per il periodo di due anni, si protragga oltre il termine predetto senza che intervenga l'espropriazione per pubblica utilita, diventa illegittima e fa sorgere nel proprietario il diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione che eccede detto termine. Ne vale a legittimare l'occupazione oltre il biennio un decreto di proroga (nella specie, per altri tre anni) che il prefetto abbia successivamente emanato sulla base dell'art 185 del tu 19 agosto 1917, n 1399, delle leggi emanate in occasione del terremoto calabrò siculo, che prevedono che la durata dell'occupazione autorizzata in base allo stesso tu possa essere fissata in cinque anni, giacche non possono applicarsi contemporaneamente, in quanto fra loro incompatibili, le Disposizioni di tale testo unico e quelle della legge generale sulle espropriazioni, in base alle quali ultime l'occupazione sia stata originariamente autorizzata. (la SC ha altresi osservato che una sanatoria dell'illegittimita dell'occupazione ultrabiennale in forza del successivo decreto poteva escludersi anche per la natura propria del provvedimento di proroga, che di regola va emesso, diversamente da quanto avvenuto nella specie, prima che il provvedimento da prorogare abbia esaurito la propria funzione e cessato di essere operante). (sulla prima parte, V 1108'69, mass n 339636' sulla seconda, V 2311' 57).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 19/08/1917 num. 1399 art. 185, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)