diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 07/05/1976 (Rv. 380359 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE - EFFETTI - EFFETTO LIBERATORIO EX NUNC - EFFETTO RESTITUTORIO EX TUNC - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380359-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE - EFFETTI - EFFETTO LIBERATORIO EX NUNC - EFFETTO RESTITUTORIO EX TUNC - RESTITUZIONE DELLE SOMME RICEVUTE - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA.*

La pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: a) un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno piu eseguirsi ne dall'una ne dall'altra; b) un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni gia eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente diritto di ripetere dall'altra. Orbene, mentre l'effetto liberatorio si manifesta ex nunc e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, viceversa, non puo che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilita che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, e da restituire, devono cosi corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute. (V 1803/70, mass n 347777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1447, Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)