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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 499 del 1991

Decisione
decisa il 1991-12-18, depositata il 1991-12-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:499
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17759

  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Presentazione della dichiarazione
  • Termini
  • Mancata equiparazione della data di spedizione a mezzo posta a quella della presentazione all'ufficio competente, così come stabilito per le dichiarazioni relative ad altre imposte (I.V.A. ed i.r.pe.f.)
  • Denunciata disparità di trattamento
  • "Ius superveniens"
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione, ma il cui art. 28, comma primo - prevedente l'equiparazione della data di spedizione a mezzo posta a quella della presentazione - avendo natura interpretativa della disposizione impugnata, l'ha sostituita e sembra perciò in grado di esplicare concreta incidenza nel giudizio a quo. - Sulla stessa questione v. ord. nn. 485/1987 e 1052/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano nel ricorso proposto da Grondona Alfonso ed altri, nella qualità di eredi, contro l'ufficio successioni di Milano iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Grondona Alfonso ed altri; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza in data 20 dicembre 1989 (pervenuta a questa Corte il 3 giugno 1991), la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui non prevede che, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, la data di spedizione a mezzo posta possa essere equiparata a quella di presentazione diretta all'Ufficio, come previsto per le dichiarazioni I.v.a. ed I.r.p.e.f.; che ad avviso del giudice a quo il principio in base al quale questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata - ritenendo che, in assenza di un modello generale che disciplini in modo uniforme la presentazione di atti di diversa natura agli organi tributari, è impossibile individuare un criterio alla stregua del quale valutare le singole disposizioni - non si potrebbe invocare in presenza di atti che hanno identica natura come, appunto, le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta di successione, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi; che le parti private si sono costituite fuori termine, mentre, non ha ritenuto di intervenire l'Avvocatura generale dello Stato.
punto 2
Considerato che identica questione, sollevata proprio in riferimento all'ingiustificata disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe rispetto alla disciplina prevista per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi, è stata da questa Corte già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 485 del 1987 e 1052 del 1988; che nell'ordinanza di rimessione non si individuano elementi nuovi o ragioni tali da indurre questa Corte a rivedere il precedente indirizzo; che, tuttavia, successivamente alle predette pronuncie, è stato approvato - con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 - il nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, nel cui art. 28, comma 1, si prevede espressamente che, in caso di spedizione a mezzo posta, la dichiarazione "si considera presentata" nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale; che non può escludersi che tale norma, ancorché entrata in vigore successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, abbia - secondo il tenore della norma di delega di cui all'art. 17, terzo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale è stata emanata - natura interpretativa della disposizione impugnata che è destinata a sostituire; che questa eventuale natura interpretativa potrebbe far sì che la norma esplichi una concreta incidenza nel giudizio a quo, donde la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un riesame dalla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991. Il direttore di cancelleria: MINELLI

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