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Sez. 2, Ordinanza n. 1731 del 02/07/1973 Cc. (dep. 27/04/1974) Rv. 126816 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DETENUTO O INTERNATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN CASO DI DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - APPLICAZIONE DELLE FORME DELLA NOTIFICAZIONE AD IMPUTATO IRREPERIBILE - ILLEGITTIMITA - NOTIFICAZIONE CON LE FORME ORDINARIE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126816-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DETENUTO O INTERNATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN CASO DI DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - APPLICAZIONE DELLE FORME DELLA NOTIFICAZIONE AD IMPUTATO IRREPERIBILE - ILLEGITTIMITA - NOTIFICAZIONE CON LE FORME ORDINARIE - LEGITTIMITA.*

Con la sentenza n 25 del 1970 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma secondo dell'art 168 cod proc pen nella parte in cui, disponendo la notificazione nelle mani dell' imputato detenuto solo quando la detenzione per altra causa risulti dagli Atti, ammette per l'imputato detenuto la notificazione anche nelle forme previste dall'art 170 stesso codice. La notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di chi sia detenuto per altro processo non importa, invece, menomazione del suo diritto di difesa quando viene eseguita alle persone e ai luoghi in cui e ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti. Cosi deve ritenersi accada quanto alla notificazione eseguita a norma dell'art 169 cod proc pen, cioe mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora, oppure per quella eseguita a norma del'art 171 del codice predetto nei luoghi in cui l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse, aveva eletto domicilio. In entrambi i casi suindicati, e da ritenere che le persone cui la copia e consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne, inoltreranno a lui l'atto notificato. Pertanto, la notificazione in tal modo eseguita e valida a raggiungere l'imputato perche cade nel suo ambiente di vita con il quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)