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Sez. 3, Ordinanza n. 26669 del 03/10/2025 (Rv. 676717-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Chiamata in causa del terzo indicato come responsabile dal convenuto - Accoglimento della domanda nei confronti del solo convenuto - Spese del terzo - Condanna dell'attore - Esclusione - Citazione del terzo ad opera dell'attore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676717-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)