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Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159808 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159808-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - FATTISPECIE.*

L'elemento psicologico del reato di favoreggiamento personale consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto ad una persona in relazione ad un reato commesso per eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche dell'autorità. Pertanto, non occorre che l'agente sappia che sia stato emesso un mandato di cattura a carico della persona che si aiuta, ma che egli sia a conoscenza che il favorito è ricercato. (nella specie, l'imputato si era adoperato in conformità all'accordo criminoso che aveva dato vita alla banda armata, per assicurare la clandestinità o la latitanza dei correi; la Corte ha assolto l'imputato perché ha ritenuto che la condotta criminosa integrante il delitto di favoreggiamento risulta assorbita dalla più grave imputazione di banda armata). (V mass n 157295, in genere; (V mass n 150073).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)