Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 209847 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione per il giudizio al domicilio reale dell'imputato e non a quello eletto, non a mani proprie - Nullità assoluta - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
In tema di notificazioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell'imputato, realizza una nullità assoluta che, concernendo la "vocatio in judicium" e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)