Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 24/03/1979 (Rv. 398068 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PROVA DELLA NON UBICAZIONE DELLA CASA DEL DEBITORE NEL LUOGO DEL PIGNORAMENTO - CONTENUTO - PROVA DELLA DISTINZIONE PER IL PASSATO DELLE ABITAZIONI DEL TERZO E DEL DEBITORE - INSUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PROVA DELLA NON UBICAZIONE DELLA CASA DEL DEBITORE NEL LUOGO DEL PIGNORAMENTO - CONTENUTO - PROVA DELLA DISTINZIONE PER IL PASSATO DELLE ABITAZIONI DEL TERZO E DEL DEBITORE - INSUFFICIENZA.*
Al terzo opponente e dato il potere di combattere la presunzione di appartenenza prevista dall'art 621 cod proc civ mediante la prova che il luogo in cui il pignoramento e stato eseguito non costituisce la casa del debitore, ma non e producente a tale scopo la dimostrazione della circostanza che nel passato debitore e terzo hanno avuto distinte abitazioni, tanto piu se accompagnata dalla contestuale ammissione dell'attualita della convivenza fra i due.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)