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Sez. 2, Sentenza n. 2742 del 09/11/1966 (Rv. 325225 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ERRONEA O OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325225-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ERRONEA O OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'erronea indicazione degli articoli di legge o addirittura l'omissione di tale indicazione non costituisce causa di inammissibilita del ricorso per Cassazione, quando si possa identificare il motivo della censura attraverso le ragioni addotte dal ricorrente. L'art 366, n 4 cod proc civ non va, infatti, interpretato nel senso che occorrono due requisiti autonomi, e cioe la specificazione dei motivi ed il richiamo espresso alle norme di diritto, ma nel senso che la indicazione delle norme di diritto e un elemento richiesto per chiarire il contenuto dei motivi. (Conf 322583).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)