Sez. 1, Sentenza n. 5333 del 13/05/1991 (Rv. 472131 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale del convenuto - Contenuto - Ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto da far valere nel concorso collettivo - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale
Nel caso in cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio, proponga domanda riconvenzionale, diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento, ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso collettivo, entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla cognizione di un unico giudice (art. 36 cod. proc. civ.), rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)