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Sez. 2, Sentenza n. 6995 del 17/07/1998 (Rv. 517287 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Ordinanza di condanna ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Revocabilità e modificabilità - Conseguenze - Contenuto decisorio di idoneità al giudicato - Esclusione - Ricorso ex art. 111 cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517287-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE

L'ordinanza emessa a norma dell'art. 186 ter cod. proc. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost., stante il suo espresso assoggettamento alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 primo comma, e la sua conseguente natura di provvedimento, con funzione di condanna anticipatoria, revocabile e modificabile dal giudice a istruttore, ovvero dal collegio o dal giudice unico, con la sentenza della quale è destinato ad esser sostituito, come tale non idoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 186 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)