Sez. 1, Sentenza n. 2127 del 07/07/1971 (Rv. 352858 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL TERZO DI UN VANTAGGIO GIURIDICO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL TERZO DI UN VANTAGGIO GIURIDICO.*
Perche si verifichi l'ipotesi prevista dall'art 1411 cod civ non e sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto, di fatto e non giuridico, dal contratto intervenuto fra altri soggetti, ma e necessario che questi abbiano inteso direttamente attribuirglielo. (V 3824'68' 1461'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)