diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 13115 del 06/02/2001 Ud. (dep. 02/04/2001) Rv. 218202 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE | Dolo - Buona fede del soggetto attivo del reato - Idoneità ad escludere l'elemento soggettivo del delitto - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218202-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità; esso, tuttavia, con va confuso con la buona fede dell'agente che, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dal delitto di ragion fattasi, per aver spostato la linea di confine tra il proprio terreno e quello del vicino abbattendo 32 alberi insistenti sulla porzione in contestazione, nell'erronea convinzione - ritenuta idonea a escludere l'elemento soggettivo del reato - di versare in una situazione di possesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)